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2 L'oggetto sociale della Stp deve essere l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Attenzione, però: lo svolgimento di pubbliche funzioni, come ad esempio quella notarile, non potrà essere oggetto dell'attività in forma societaria
3 La Stp è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio. Il fatto che si tratta di una società tra professionisti sarà subito visibile anche nella certificazione dell'iscrizione
4 La società tra professionisti deve essere iscritta – oltre che al registro imprese – anche in una sezione speciale dei registri tenuti dall'ordine o dal collegio d'appartenenza dei soci professionisti. In caso di Stp multidisciplinare, la società va iscritta nell'albo o nel registro relativo all'attività indicata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo
5 Le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli precedenti a quello introdotto dalla legge 183/2011 continuano a seguire normalmente le proprie regole (si vedano le schede nella pagina seguente)
LE CRITICITÀ
1 Resta il nodo dell'iscrizione nell'albo per le società multidisciplinari. L'ultima bozza prevede l'iscrizione nel solo albo dell'attività indicata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Non è chiaro cosa succeda se non c'è un'attività principale o se questa cambia nel tempo . Anche gli ordini delle attività "secondarie" potrebbero voler vigilare sull'operato della società e sanzionarla in caso di gravi violazioni
2 SOCI E INCOMPATIBILITÀ Il rebus sugli investitori LE REGOLE
1 Ciascun socio non può partecipare a più di una Stp o società multidisciplinare. I professionisti devono, comunque, detenere 2/3 del capitale societario
2 I soci di capitale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'albo professionale a cui la società è iscritta, non devono aver subito misure di prevenzione reali o personali, non devono aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni per reati non colposi (a meno che non sia intervenuta la riabilitazione), non devono essere stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari
3 L'incompatibilità viene meno il giorno in cui produce i suoi effetti il recesso o l'esclusione del socio a rischio oppure il trasferimento della sua partecipazione
4 La mancata constatazione o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano un illecito disciplinare tanto per la società quanto per il singolo professionista
LE CRITICITÀ
1 Il principale nodo (lasciato irrisolto anche dallo schema di regolamento) riguarda il limite alla partecipazione a una sola Stp: il provvedimento attuativo lascia - come recita la relazione di accompagnamento - «all'interprete della norma primaria» la decisione sull'applicabilità del vincolo a tutti i soci o solo a quelli professionisti. L'effetto principale di questo "limbo" potrebbe essere quello di scoraggiare gli investitori all'approcciarsi a queste nuove forme societarie. Un eventuale apporto di capitali in più aggregazioni che può essere sollevato davanti a un giudice ed eventualmente bocciato rischierebbe, infatti, di vanificare la scelta di impegnarsi nel capitale sociale. Un discorso molto simile vale anche per i soci professionisti che potrebbero avere interesse a creare società in città diverse
2 Un altro interrogativo da risolvere riguarda il rapporto tra le società multidisciplinari tra professionsiti e le future società tra avvocati previste dalla riforma forense: bisognerà sciogliere il nodo se la partecipazione di un legale a una Stp sia comunque possibile e se precluda poi una quota in un'aggrgazione tra soli avvocati
3 RAPPORTI CON I CLIENTI
Un vincolo sui sostituti
LE REGOLE
1 Trasparenza sarà la parola d'ordine per le Stp e le società multidisciplinari: tutto l'iter - dal primo contatto fino alla conclusione del rapporto con il cliente - dovrà essere contraddistinto dall'obbligo d'informazione sull'esecuzione dell'incarico da parte dei professionisti che compongono l'aggregazione
2 Al momento del primo contatto la società deve informare il cliente sulla possibilità di scegliere il professionista a cui affidare l'incarico ma anche dell'esistenza di possibili conflitti d'interesse con i soci di capitale
3 La prova degli obblighi di informazione e l'eventuale scelta del nominativo del professionista deve risultare da un atto scritto
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